Associati

Associazione Nazionale di Animazione e Arti dello Spettacolo

 I GIULLARI del 2000

STATUTO

 Art. 1. –         E’ costituita l’Associazione Nazionale di Promozione Sociale I Giullari del 2000.    E’ una libera Associazione di fatto, Non Profit, apartitica ed apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

Art. 2. –         L’Associazione Nazionale I Giullari del 2000 ha sede legale in Milano alla Piazza IV Novembre n. 4. L’Associazione potrà aprire sedi operative  in altre città al fine di poter svolgere al meglio tutte le attività necessarie al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 3. –         L’Associazione, regolata a norma degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, persegue i seguenti scopi:

a)         promuovere l’impegno associativo, culturale ed artistico attraverso iniziative specifiche nei campi del volontariato, dell’animazione culturale, del cinema, della musica, del teatro, dell’arte di strada, della danza, dello spettacolo in genere, degli audiovisivi, della multimedialità, dell’editoria (anche musicale, teatrale e video-discografica) delle arti figurative, della moda, delle tradizioni popolari, del collezionismo e dell’animazione turistica, nonché di qualsivoglia altra forma culturale, artistica, e/o spettacolare in genere, non solo nei confronti dei propri soci ma, anche e soprattutto, nei confronti di tutti i cittadini;

b)         promuovere, organizzare e gestire manifestazioni, rassegne, mostre, concorsi, premi, concerti, spettacoli, feste ed ogni altra iniziativa utile alla promozione ed alla diffusione dell’arte e della cultura, nonché alla promozione in merito di attività associative, intervenire sulle istituzioni pubbliche perché promuovano la realizzazione di strutture e spazi di intervento adeguati allo sviluppo dell’impegno sociale, culturale ed artistico per tutti i cittadini;

c)         promuovere l’aggregazione e l’associazionismo specifico dei fruitori di cultura, di arti e di spettacolo favorendone la crescita culturale, l’aumento della sensibilità sociale e solidale, nonché l’aumento della capacità di critica costruttiva e consapevole con l’obbiettivo di incentivarne il protagonismo e lo spirito d’iniziativa sia verso l’organizzazione diretta di eventi, di manifestazioni e di attività artistico-culturali e di spettacolo, sia verso l’organizzazione nel settore specifico di un vero e proprio movimento di critica e di opinione;

d)         promuovere, con ogni mezzo e metodo consentito, la sensibilizzazione l’interesse, la formazione e l’informazione in merito alla cultura e alle arti, favorendo in tutti i modi la crescita e l’esigenza culturale di ognuno, in special modo tra i giovani, nella scuola di ogni ordine e grado e in tutti i luoghi di aggregazione sociale;

e)         promuovere altresì la diffusione delle attività sociali e culturali nei settori della musica, del teatro, del cinema, della danza, delle arti visive figurative, delle tradizioni popolari, della poesia, della letteratura, della moda, della multimedialità e di tutte le altre forme di cultura, d’arte e di spettacolo, sia dal vivo che riprodotte o teletrasmesse, sia a livello nazionale che internazionale, promuovendo e svolgendo iniziative specifiche, raccogliendo e producendo tutta la documentazione necessaria per la conservazione, la diffusione e l’approfondimento della conoscenza in merito, organizzando inoltre servizi in grado di stimolare l’interesse dell’utenza e di soddisfarne le esigenze;

f)         attuare servizi e strutture per lo svolgimento delle attività culturali, ricreative e di tempo libero in genere, quali bar interno, spacci alimentari, sala giochi, punto ricarica online, internet point, biblioteche, viaggi turistici, etc..

Per il raggiungimento dei suoi fini l’associazione può svolgere qualunque attività ritenuta opportuna, compiere tutte le operazioni contrattuali ed economiche necessarie, dotarsi di tutti gli strumenti e i mezzi idonei al conseguimento dei suoi scopi.

Art. 4. –         L’Associazione Nazionale I Giullari del 2000 potrà effettuare tutte le operazioni propagandistiche e promozionali su tutto il Territorio Nazionale e Comunitario e extra comunitario .

L’associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 5460 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5 –          All’Associazione possono essere ammessi tutti i cittadini di qualsiasi età che ne accettino lo statuto ed i regolamenti. Le relative modalità sono fissate dal Consiglio Direttivo. La presentazione della domanda di iscrizione dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, a frequentare la sede e ad usufruire dei servizi riservati ai soci. Il Consiglio Direttivo si riserva ratificare tale domanda entro almeno sessanta giorni dalla data della stessa.

 Art. 6 –          I soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi del Sodalizio. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della sua quota sociale. E’ esclusa in ogni caso la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci hanno diritto di frequentare la sede sociale, di partecipare alle iniziative promosse dall’Associazione, di usufruire delle strutture del Sodalizio nonché dei servizi e delle agevolazioni connesse.

 Art. 7 –          Per l’espletamento delle finalità statutarie ed il conseguimento degli scopi sociali, l’Associazione può attivare altre sedi anche in località diverse.

Art. 8 –          Sono organi dell’Associazione:

a)        l’Assemblea dei Soci;

b)        il Consiglio Direttivo;

c)        il Presidente.

Art. 9 –          L’Assemblea dei soci è sovrana ed è convocata dal Presidente, d’intesa con il Consiglio Direttivo, ordinariamente una volta all’anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata anche su richiesta motivata di un quinto dei soci. L’Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera indirizzata ai singoli iscritti o con avvisi affissi nella sede sociale o con raccomandata a mano da consegnare, almeno venti giorni prima o con email certificata. Gli inviti e gli avvisi devono specificare la data e l’ora della prima o della seconda convocazione nonché l’ordine del giorno dei lavori.

Art. 10 –        L’Assemblea ordinaria approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno precedente. Esamina e delibera gli atti attinenti alla gestione dell’Associazione ed ogni questione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea straordinaria è chiamata a pronunciarsi su modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento del Sodalizio. Delibera, anche in seconda convocazione, con voti favorevoli corrispondenti almeno ad un terzo dei soci.

Art. 11 –        I soci eleggono il Consiglio Direttivo. Le elezioni si svolgono, di norma, ogni sette anni e debbono essere indette con un preavviso di almeno 20 giorni. Le modalità di svolgimento delle elezioni saranno stabilite con apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea dei Soci. Detto regolamento dovrà, comunque, prevedere espressamente il principio del voto singolo a norma dell’art. 2532, comma 2, codice civile. Ogni eventuale ricorso deve essere presentato alla Commissione Elettorale entro 72 ore dal termine della consultazione elettorale.

Art. 12 –        Le deliberazioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, i bilanci o rendiconti devono essere affissi in bacheca per almeno venti giorni.

Art. 13 –        Il Consiglio Direttivo è composto da cinque consiglieri.

Gli eletti durano in carica sette anni e sono rieleggibili.

Art. 14 –        Il Consiglio Direttivo:

a)        elegge tra i suoi componenti il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario Economo-Cassiere;

b)        stabilisce il programma delle attività sociali secondo gli scopi perseguiti dall’Associazione;

c)        designa i collaboratori preposti alle attività sociali;

d)        predispone il rendiconto economico e finanziario;

e)        è responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto del Sodalizio;

f)         determina la quota associativa mensile o annuale.

Qualora, durante il corso del mandato, vengono a mancare uno o più consiglieri, subentreranno i soci che nei risultati delle votazioni hanno riportato il maggior  numero   di   voti  dopo  l’ultimo eletto. Il Consiglio Direttivo coopta, con votazione a maggioranza dei presenti, i componenti del Consiglio Direttivo in ragione del numero dei posti resisi vacanti, qualora l’elezione sia avvenuta per acclamazione su una lista bloccata e, quindi, non si è formata una graduatoria dei nuovi eletti. Le cooptazioni non possono in ogni caso superare il numero complessivo di due componenti. I Consiglieri subentrati nella carica vi permangono fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti. In caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei Consiglieri il Consiglio dovrà ritenersi sciolto.

Art. 15 –        Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di due terzi dei membri del Consiglio. Esso delibera validamente in prima convocazione con l’intervento di metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.  In caso di assenza o impedimento del Presidente, subentra con eguali funzioni e prerogative il Vice Presidente.

Art. 16 –        Il Presidente dell’Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica sette anni ed ha la legale rappresentanza dell’Associazione stessa, convoca l’Assemblea dei Soci e ne esegue le deliberazioni. E’ responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell’Associazione e firma la corrispondenza dispositiva che impegni comunque l’Associazione. Può adottare provvedimenti di urgenza salvo ratifica da parte del Consiglio alla prima riunione.

Art. 17 –        Il Segretario-Cassiere predispone lo schema del rendiconto economico e finanziario della gestione dell’Associazione, tiene aggiornato il libro dei soci,  compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e collabora per la buona riuscita di tutte le attività dell’Associazione.

Art. 18 –        Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

a)        dai beni mobili ed immobili di proprietà e comunque acquisiti;

b)        dai beni mobili ed immobili provenienti da donazioni e lasciti.

Il patrimonio dell’Associazione deve essere destinato al perseguimento dei fini statutari.

Art. 19 –        Le entrate sono costituite:

a)        dalle quote di iscrizione  e di frequenza;

b)        da obbligazioni, elargizioni, lasciti di enti o di privati;

c)        da contributi delle amministrazioni Comunali e di altri Enti pubblici e privati;

d)        da eventuali redditi;

e)        da eventuali entrate derivanti dai servizi e dallo svolgimento delle attività sociali.

Art. 20 –        L’esercizio finanziario decorre da 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 21 –        Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte ai soci dell’Associazione sono:

a)        la deplorazione;

b)        la sospensione;

c)        la espulsione.

Dette sanzioni sono adottate dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso da presentarsi al Presidente dell’Associazione entro quindici giorni dalla data di notificazione. L’Assemblea straordinaria dei Soci, appositamente convocata, si pronuncerà entro tre mesi con la maggioranza prevista dal precedente art. 10.

Art. 22 –         In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio sociale andrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23 –         E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 24 –        La quota o il contributo associativo non è né rivalutabile né trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

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